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(materiali)

(di Marilena Masiero con la prefazione di Daniela Mariani Cerati)







1) La Scuola inclusiva secondo Massimo Antonucci, docente di sostegno in un Liceo e allievo del compianto Andrea Canevaro [ vai al documento ]
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Graziella Roda* ha esaminato il nuovo Piano Educativo Personalizzato (PEI) con una serie di approfondimenti riguardanti non solo il PEI in quanto tale, ma anche  il contesto nel quale il PEI deve essere compilato e soprattutto applicato.

Ritenendo questo materiale, frutto di una vita di studio e di esperienza sul campo, prezioso e meritevole di un’ampia platea, pubblichiamo i contributi apparsi nella lista "autismo-scuola" ad esso dedicati"
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Come sapete, però, il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto  182/2020 che riporta, tra le altre cose, le linee guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.La lunga disamina del decreto fatta dalla Dottoressa Roda contiene considerazioni pedagogiche che vanno oltre il contenuto del decreto e pertanto le lasciamo e invitiamo a leggerle e meditarle.

Pubblichiamo la mail con la quale Graziella annuncia l’annullamento del decreto, eccola:

"Come ormai si sa, il TAR del Lazio, con sentenza n.9795 del 14 settembre 2021 ha annullato in toto il Decreto interministeriale n.182 del 2020 (e allegati); il decreto riguardava i nuovi modelli nazionali di PEI.
Per fornire le prime indicazioni alle scuole, visto che l'anno scolastico è avviato, il Ministero Istruzione ha emanato la nota prot.2044 del 17 settembre 2021, nella quale si ricorda che la normativa di riferimento (e cioè il Decreto Legislativo n.66/2017 come modificato dal successivo decreto legislativo n.96/2019 è vigente, per cui si prosegue con le modalità seguite fino allo scorso anno.
Inserisco due dei numerosi link dai quali si può scaricare sia il testo della sentenza sia la nota ministeriale sopra citate:
e
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Qui di seguito gli approfondimenti precedentemente pubblicati:

* Graziella Rosa, pedagogista con esperienza pluridecennale di docente di scuola primaria, ha fatto un’analisi critica di tale decreto, che ora il TAR del Lazio, con sentenza n.9795 del 14 settembre 2021, ha annullato in toto.






2) Anni fa ho conosciuto Antonio Guidi, molto prima che diventasse ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Guidi_(politico)#:~:text=Antonio%20Guidi%20(Roma%2C%2013%20giugno,sociale%20nel%20governo%20Berlusconi%20I.



Era neuropsichiatra infantile, impegnato nel rapporto con la scuola per quanto riguardava gli alunni certificati. Essendo nato nel 1945 ed essendo affetto da tetraparesi spastica, non era stato ammesso a nessuna scuola fino al liceo, quando fu accettato in un liceo privato.

Essendo una persona intelligente e comunicativa, mi chiedevo quale crudeltà portasse i nati nel 45 ad essere esclusi dalla scuola di tutti.

Ma le leggi di allora tenevano ben distinte le scuole speciali dalle scuole normali.

Nel suo caso la disabilità era solo motoria, disabilità per la quale basta togliere le barriere architettoniche e tutto viene risolto.

Più complesso è il caso della disabilità intellettiva e dei disturbi del comportamento.

Qui non si tratta di mettere degli scivoli e degli ascensori, ma di imparare quelle strategie di insegnamento che si possano adattare al proprio allievo disabile, così come un vestito viene fatto su misura dal sarto e non comprato al supermercato.

Anche se ancora vi sono luci ed ombre, il ricordo della segregazione di qualche decennio fa deve renderci orgogliosi della strada fatta verso l’inclusione scolastica.

Per ripercorrerla ho chiesto di darcene un resoconto ad una maestra elementare, Marilena Masiero, che ha iniziato la sua carriera nel 1969, quando ancora c’erano le scuole speciali e che ha poi vissuto in prima persona le ripercussioni delle leggi sul proprio lavoro



Daniela Mariani Cerati






Cara Daniela,

ho parlato a lungo con una collega che ha speso tutta la sua vita lavorativa come insegnante di sostegno ed ha visto quindi svilupparsi nel tempo tutta l’ evoluzione delle leggi, disposizioni, normative a tutela dei bambini diversamente abili.

Personalmente io ho cominciato a insegnare nel lontano 1969 quando c’erano ancora le classi differenziali e le scuole speciali. Vale a dire quando nel “calderone” c’erano tutti i bambini svantaggiati senza distinzione fra autistici, Down, ecc…

Le insegnanti al termine delle lezioni assicuravano che alla fine sarebbero diventate speciali anche loro!

Bisognò aspettare il 1971 con la legge 118 che all’art 28 stabiliva che l’istruzione dell’obbligo doveva avvenire nelle scuole normali della scuola pubblica.

Ci furono allora i primi inserimenti di questi bambini all’interno della classe “normale”, ma noi insegnanti eravamo disarmate, letteralmente disarmate, senza alcun tipo di preparazione specifica.

Pienamente consapevoli delle nostre carenze, ognuna di noi cercava di documentarsi al meglio, ricorrendo ai trattati di pedagogia, metodologia e psicologia degli autori più accreditati per cercare di capire la differenza tra i vari tipi di handicap ed il modo migliore per approcciarci con i nostri alunni più sfortunati.

Il Ministero dell’Istruzione probabilmente faceva affidamento sulla nostra buona volontà, sulla speranza che prima o poi un modo per integrarli all’interno della classe l’avremmo trovato, ma i risultati chiaramente lasciarono molto a desiderare.

Fu la legge 517 del 1977 che introdusse finalmente la figura di un insegnante specializzato per le attività di sostegno. Legge che stabiliva anche con chiarezza gli strumenti e le finalità per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Il progetto si sarebbe attuato con la presa in carico dell’intero Consiglio di Classe.

Finalmente una risorsa in più per l’insegnante di classe che si vedeva affiancare un / una collega con cui condividere il piano di lavoro concordato e mirato all’integrazione del bambino disabile.

In teoria le finalità della 517 erano molto valide, in pratica purtroppo non sempre risultarono tali, perché l’accordo tra le maestre non era scontato. L’insegnante di classe in alcuni casi si riteneva di serie A mentre relegava alla serie B la collega di sostegno. Se non c’era un’intesa di fondo nel modo di svolgere la didattica ora l’una, ora l’altra si sentiva giudicata e non sempre il giudizio era favorevole. Inoltre il bambino / a diversamente abile a volte disturbava il normale svolgimento delle attività con i suoi modi ed atteggiamenti incontrollati e per questo veniva facilmente allontanato / a dalla classe.

Con questi presupposti non veniva certo garantita la continuità didattica negli anni successivi.

Ci furono però molti casi, nonostante tutto, in cui tra le insegnanti c’era una buona intesa e comunità di intenti per cui i risultati furono decisamente soddisfacenti.

E’ però la legge 104/92 che raccoglie ed integra tutti gli interventi legislativi promulgati dopo la 517/77 che diviene il punto di riferimento normativo dell’integrazione scolastica, quando cioè viene fissata per ogni alunno/a diversamente abile la certificazione elaborata dall’U.S.L. e viene realizzato il P.E.I. (Piano educativo individualizzato) in cui si delineano le caratteristiche fisiche, tecniche, sociali ed affettive dell’alunno, mettendo in rilievo le sue difficoltà di apprendimento ma anche le sue possibilità di recupero. Il P.E.I. si avvale, oltre che degli operatori dell’U.S.L e degli apporti degli insegnanti di classe e di sostegno. anche del personale specializzato della scuola e della collaborazione dello scolaro/a e della sua famiglia. Il profilo aggiornato seguirà lo studente per tutto il percorso scolastico, dalla materna alla media e periodicamente alla scuola superiore.

Con questa legge ormai non si parlava più fortunatamente solo di inserimento ed anche il termine “integrazione” assumeva un altro significato perché non era più l’alunno/a disabile, pur seguito dall’insegnate di sostegno, che doveva adattarsi alla classe, alla programmazione delle materie curricolari, ai ritmi di apprendimento stabiliti ma era tutto il personale docente e non docente che doveva cercare le strategie per far emergere nell’alunno/a tutte le sue possibilità di recupero, tutte le sue capacità individuali che dovevano essere sostenute e rafforzate.

Oggi si parla di “inclusione” ed infatti questo è il termine più appropriato. E l’inclusione dell’alunno diversamente abile per me cominciò allora, con il supporto di “tutte le forze disponibili sul campo”.

La 104 aveva il merito di definire e selezionare al meglio i vari tipi di handicap (Down, autistici ecc…) e questo consentiva la realizzazione di un P.E.I. più mirato e maggiormente finalizzato, ma si sentiva anche la necessità, alla luce di nuove ricerche, studi ed esperienze nel settore handicap, di insegnanti, di sostegno e non, sempre più preparati per portare a termine il difficile compito prefissato.

So che nel 2010 venne promulgata la legge 170 che stabiliva nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento tra i quali la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia (sempre notevoli passi avanti nel settore) ma io ero già in pensione e non più direttamente coinvolta.

So però, come insegnante, quanto sia importante dal punto di vista tecnico la formazione degli insegnanti sia di classe che di sostegno per il raggiungimento di un’unità di intenti e per una collaborazione fattiva per la formazione di bambini/e diversamente abili, ma so anche quanto sia importante l’empatia, la disponibilità, la capacità mettersi sempre in gioco, soprattutto con i bambini/e autistici che hanno così gravi difficoltà ad apprendere, a comunicare, a relazionarsi ed a interagire con gli altri.

Auspico che il cammino accidentato della scuola diventi sempre più agevole con la collaborazione e la disponibilità di tutti.


Marilena Masiero




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